Dall’Aprile
del 1999 la "firma elettronica"[i]
ha lo stesso valore giuridico di una firma manoscritta. Lo hanno deciso i
ministri delle telecomunicazioni dell'Ue, riuniti a Lussemburgo, che hanno
approvato all'unanimità la norma comunitaria che regola le transazioni
nazionali e transnazionali via autostrade informatiche.
All'approvazione della direttiva, già
discussa lo scorso novembre dai ministri dell'Ue, mancava l'accordo su
questo importante punto volto a garantire la sicurezza delle transazioni. Ora
sarà possibile utilizzare le reti di telecomunicazione per ogni forma di
"commercio elettronico" e anche per gli scambi delle amministrazioni
pubbliche tra loro e con i cittadini e con operatori economici nel campo degli
appalti pubblici, ad esempio, del fisco, della sicurezza sociale, della sanità
e della giustizia.
Ogni transazione su rete sarà ora autorizzata se si riusciranno a fornire le
garanzie legali richieste dalla norma Ue. Le tecnologie che permetteranno di
dare tali garanzie dipenderanno dai singoli paesi e vengono indicate nel
documento approvato oggi che prevede una serie di sistemi di verifica
dell'autenticità della 'firma. I fornitori di servizi possono competere liberamente
tra loro purché offrano le dovute garanzie di fiducia, sicurezza e qualità.
L'articolo
1 del DPR 8 febbraio 1999 (le "Regole
tecniche") stabilisce che si intende
per "dispositivo di firma", un apparato
elettronico programmabile solo all’origine, facente parte del sistema di
validazione, in grado almeno di conservare in modo protetto le chiavi private e
generare al suo interno firme digitali.
Non c'è una
definizione del "sistema di validazione", ma è chiaro che si tratta
dell'insieme hardware-software utilizzato di volta in volta o per la
generazione delle chiavi o per la generazione (e la verifica) della firma
digitale.
Il dispositivo di firma è un "apparato elettronico", quindi una
"cosa", al cui interno sono presenti almeno la chiave privata del
titolare e il software necessario alla generazione delle firme. Come vedremo
tra poco, questi due elementi sono necessari, ma non sufficienti, al ciclo
completo della firma digitale.
Ma,
in pratica, come si presenta (o si presenterà) un dispositivo di firma? Nella
sua forma più comune è costituito da una smart card (carta intelligente), cioè
da un tesserino di plastica delle dimensioni standard di una carta di credito,
provvisto di un microprocessore e di una certa quantità di memoria: insomma, un
microscopico computer.
Non è difficile immaginare
che il dispositivo di firma possa assumere un aspetto diverso, per esempio
quello di una cryptobox, una scatola da collegare al computer e
contenente altri sistemi di sicurezza.
Inoltre è ipotizzabile che possano essere utilizzate[ii]
come dispositivo di firma anche carte a microprocessore la cui funzione principale
è diversa, per esempio le future carte di identità digitali o quelle (già oggi
diffusissime) dei telefoni cellulari.
La caratteristica
fondamentale del dispositivo di firma consiste nel fatto che esso deve essere
"programmabile solo all'origine"[1].
Questo significa che nel dispositivo di firma devono essere inserite, all'atto
della fabbricazione o dell'inizializzazione, delle informazioni che non possono
essere modificate successivamente.
L'indelebilità è ottenuta
brutalmente con procedure fisiche, come la distruzione dei circuiti che
consentono la scrittura in determinate aree di memoria, sicché non c'è nessun
sistema per alterare i valori registrati nella fase di preparazione del
dispositivo.
Questo è il primo e fondamentale meccanismo di sicurezza delle carte a
microprocessore, che rende virtualmente impossibile la loro
"clonazione": se ogni carta esce dalla fabbrica con inciso
indelebilmente un numero di matricola, non sarà mai possibile avere due carte
completamente uguali.
Se poi la correlazione tra il numero della carta e l'identità del titolare è
asseverata dalla firma digitale dell'ente che emette la carta stessa, c'è anche
la possibilità di verificare (attraverso la chiave pubblica dell'ente), la
titolarità del dispositivo. Per inciso, questo è il principio della futura
carta di identità digitale.
Infine è importante
soffermarsi sull'indicazione che la chiave privata deve essere conservata
"in modo protetto" nel dispositivo di firma. La protezione della
chiave privata ha due aspetti differenti: il primo è che la chiave stessa non
può essere attivata, per apporre una firma digitale, senza il superamento di un
"blocco", costituito da una password o da un'altra procedura di
identificazione del titolare; il secondo è che della chiave stessa non deve
restare alcuna traccia all'interno del sistema di validazione usato per la
firma.
Il citato articolo 1 delle Regole tecniche indica la
conservazione protetta della chiave privata e la procedura di firma come
requisiti minimi del dispositivo. In realtà esso contiene anche altri
componenti essenziali, elencati dall'articolo
26 (personalizzazione del dispositivo di firma):
i dati identificativi del titolare presso il
certificatore;
il certificato rilasciato al titolare (che deve
essere allegato alla firma)
i certificati relativi alle chiavi di certificazione
del certificatore.
Inoltre di solito il
dispositivo contiene il software per la generazione della coppia di chiavi, che
deve avvenire all'interno del dispositivo stesso nel caso che venga compiuta
direttamente dal titolare. Se invece la generazione è compiuta da un altro
soggetto (in linea di principio, il certificatore), essa può farsi anche al di
fuori del dispositivo, ma in particolari condizioni di sicurezza.
In pratica ci sono due possibili schemi di
generazione della coppia di chiavi:
1. il titolare si procura il dispositivo di firma, genera le chiavi e ne invia
una (la chiave pubblica) al certificatore;
2. il certificatore genera le chiavi e consegna al titolare il dispositivo di
firma contenente la chiave privata.
Il senso di tutte queste disposizioni è chiaro: la
chiave privata deve essere protetta contro qualsiasi rischio di presa di
conoscenza da parte di terzi, compreso lo stesso certificatore, sul cui sistema
non deve restare la minima traccia della chiave stessa, nel caso in cui egli
provveda alla generazione della coppia.
Il motivo che ha spinto il legislatore italiano a
rendere obbligatorio l'uso del dispositivo di firma è chiaro: con la chiave
privata del titolare stabilmente custodita all'interno di un qualsiasi PC, è
abbastanza facile per un malintenzionato approfittare di un momento in cui il
titolare si allontana dalla postazione e sostituirsi a lui per apporre firme
apocrife, per di più difficilissime da identificare come tali. Questo rischio è
particolarmente diffuso negli uffici pubblici, dove spesso i computer restano
per lungo tempo accesi in assenza del titolare.
Invece, se il titolare può portare con sé la chiave, il livello di sicurezza
del sistema è molto più alto. C'è anche un vantaggio pratico: con la chiave
privata registrata su un dispositivo portatile, il titolare può sottoscrivere
documenti dovunque vada (per esempio, nello studio di un notaio).
Va detto però che, almeno nelle soluzioni oggi
disponibili, non è sufficiente inserire il dispositivo di firma nel lettore
incorporato o collegato a un PC per attivare tutte le operazioni. Nella
macchina deve infatti essere presente anche il software necessario per il
collegamento "protetto" con il certificatore, che poi è il
"sistema di comunicazioni sicuro".
Dobbiamo ora
cercare di immaginare come avverrà l'autenticazione della firma digitale.
L'interessato si recherà dal pubblico ufficiale (tipicamente un notaio) con il
documento già predisposto su un dischetto o su un CD scrivibile, oppure sarà il
pubblico ufficiale a scriverlo sul proprio PC. Quindi il comparente inserirà
nell'apposito lettore il proprio dispositivo di firma e genererà la firma.
A questo punto il pubblico ufficiale, dopo aver compiuto i prescritti
accertamenti sul documento, verificherà la chiave pubblica del firmatario
collegandosi al certificatore, aggiungerà al documento l'attestazione di
autenticità, inserirà il proprio dispositivo e quindi genererà la propria
firma, la cui impronta sarà calcolata sull'insieme costituito dalla scrittura,
dalla firma del sottoscrittore e dalla attestazione notarile di autenticità.
il documento informatico, di regola, è un documento "in chiaro", il cui contenuto è leggibile da chiunque, e non "criptato".Se mai la cifratura può farsi successivamente, nel caso in cui il documento contenga informazioni riservate, e in questo caso si utilizzerà la chiave pubblica del destinatario oppure un cifrario simmetrico.
CAFE (Conditional Access
For Europe) è un progetto che si inserisce all'interno del programma
ESPRIT della Comunità Europea.
Il suo obiettivo è quello di sviluppare sistemi innovativi per accesso
condizionato, cioè sistemi digitali che amministrano alcuni diritti dei propri
utenti. Tali diritti possono essere forme digitali di passaporto, accesso
confidenziale a dati, ingresso in edifici, o, esempio importante, sistemi di
pagamento digitali.
Il dispositivo base per CAFE è il borsellino
elettronico. Si tratta di un piccolo computer portatile, simile ad un
calcolatore tascabile o ad un PDA (Personal Digital Assistant). È
dotato di batterie, tastiera e display propri ed è in grado di comunicare con
altri dispositivi, tramite canale ad infrarossi.
Ogni utente del sistema possiede e sfrutta il proprio borsello, che amministra
i suoi diritti e garantisce la sua sicurezza.
La versione di lusso può combinare le funzioni CAFE con quelle di un PDA, di un
telefono mobile o di un computer portatile. La versione base può semplicemente
implementare le funzioni CAFE, e la tastiera contenere solo pochi tasti.
Il sistema CAFE è un sistema di pagamento di tipo
pre-paid o off-line(senza ricorrere ad una terza parte durante la transazione
tra compratore e venditore). Il sistema base è fondamentalmente pensato per
effettuare pagamenti dal borsello ad un terminale di un qualsiasi punto
vendita. Il beneficiario del pagamento (cioè il venditore) deve depositare il
denaro elettronico presso un acquirente, prima di poterlo usare per pagamenti
propri.
Eventuali prelievi di denaro elettronico (cioè caricamento di denaro
elettronico dentro il proprio borsello) rappresentano transazioni on-line
(coinvolgendo un server di autenticazione e autorizzazione). Possono essere
eseguiti da sportelli pubblici tipo ATM o da altri tipi di terminali base.
Questione molto importante è la seguente: come
conciliare la sicurezza del fornitore di denaro elettronico e pagamenti
off-line? Dopo tutto, il denaro elettronico è solo una stringa di bit. Dunque,
anche se un sistema è sicuro nel senso che gli utenti non possono produrre
nuovo denaro, cioè una nuova stringa di bit valida, chiunque abbia visto tale
stringa potrà riprodurla nel tentativo di spendere la stessa moneta, anche più
di una volta.
Il sistema CAFE propone la seguente soluzione:
È impossibile spendere due volte lo stesso denaro
finché un certo tipo di dispositivo anti-frode è funzionante.
Anche nel caso in cui la protezione verso intrusioni
sia superata, l'utente che spende lo stesso denaro elettronico più di una volta
è identificato e la frode gli potrà essere contestata.
Non è richiesto all'utente di riporre fiducia in
tale dispositivo per garantire la propria sicurezza e la propria privacy. Il
dispositivo, il cui interno è inaccessibile all'utente, è infatti distribuito
dal fornitore di denaro elettronico e protegge la sicurezza del fornitore
stesso.
Una misura di sicurezza standard che deve essere
applicata è la firma digitale. Tale tecnica è indispensabile
per sistemi con sicurezza multi-parte.
È importante notare che, in un sistema di pagamento,
ogni messaggio con un qualche valore legale deve essere firmato per acquistare
certezza legale. In particolare, il borsello deve inviare un ordine firmato per
prelevare denaro dal fornitore, e chi riceve pagamenti deve possedere una
ricevuta firmata per depositare denaro.
Inoltre, l'inizializzazione del borsello deve garantire che i segreti utilizzati
per creare la firma non siano noti a nessuna altra parte. La firma digitale è
usata soprattutto per trasferimenti off-line. In questo caso l'autenticazione
off-line non comporta alcun problema, dal momento che il venditore può
facilmente verificare la firma del compratore (e può confrontare il certificato
del compratore con una propria "lista nera" di certificati, se
necessario). L'autorizzazione richiede comunque o una connessione in linea o la
presenza di hardware affidabile presso il compratore.
Per i trasferimento off-line, oltre ad essere
utilizzato nel sistema CAFE, è sfruttata anche nel Express;Mentre
per i trasferimenti on-line è usata da Ecash, NetCash, CyberCash e SET.