LEGGE 46/90
Norme per la
sicurezza degli impianti.
5 Marzo 1990, n° 46
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Art. 1 1. Sono soggetti
all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli
edifici adibiti ad uso civile: 2. Sono altresì
soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma
1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi. |
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Art. 2 1. Sono abilitate
all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione
degli impianti di cui all’articolo 1 tutte le imprese, singole o associate,
regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20
settembre 1934, N. 2011, e successive modificazioni e integrazioni, o
nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443. 2. L’esercizio delle
attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti
tecnico-professionali, di cui all’articolo 3, da parte dell’imprenditore il
quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività
di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti. |
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Art.
3 1.
Requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i
seguenti: |
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Art. 4 1. L’accertamento dei
requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle
commissioni provinciali per l’artigianato. Per tutte le altre imprese è
espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura composta da un minimo di cinque ad un
massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini
professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un
membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in
rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i
restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative
a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente
legge; o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia
tecnica. 2. Le imprese, alle
quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno
diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di attuazione di cui all’articolo 15. |
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Art. 5 1. Hanno diritto ad
ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa
domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che
dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di
cui all'articolo 1. 2. Hanno altresì
diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,
previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti alla medesima data, da
almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni e integrazioni, come imprese
installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. |
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Art. 6 1. Per l’installazione,
la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi1, lettere
a), b), c) e g), e 2 dell’articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto
da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito
delle rispettive competenze. 2. La redazione del
progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli
impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali
indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 15. 3. Il progetto di cui
al comma 1 è depositato: |
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Art. 7 1. Le imprese
installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza
dell'Ente italiano di unificazione (UNI)
e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI),
nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente
in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. 2. In particolare gli
impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di
interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di
protezione equivalenti. 3. Tutti gli impianti
realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere
adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente
articolo. |
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Art. 8 1. Il tre per cento del
contributo dovuto annualmente dall?Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui
all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è
destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all?articolo 7 della
presente legge, svolta dall'UNI
e dal CEI. 2. La somma di cui al
comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso
dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti. |
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Art.
9 1.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all’articolo 7. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia
dei materiali impiegati nonché ove previsto, il progetto di cui all’articolo
6. |
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Art.
10 1.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2. |
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Art.
11 1.
Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver
acquistato anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti. |
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Art. 12 1. Sono esclusi dagli
obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di
collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. 2. Sono altresì esclusi
dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di
collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari,
fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di
cui all'articolo 9. |
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Art.
13 1.
Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e),
g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato
rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita
presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il
progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, si
riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento.
Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la
compatibilità con gli impianti preesistenti. |
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Art.
14 1.
Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli
impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i
comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco
e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,
nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15. |
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Art. 15 1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di
cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di
attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali
risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono
definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in
relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti,
tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di
sicurezza. 2. Presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione
permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione
generale del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da
un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle
professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da
due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas. 3. La commissione
permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione
tecnologica del comparto. |
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Art. 16 1. Alla violazione di
quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del
proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge
consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di
attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni. 2. Il regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione
delle imprese dal registro o dall?albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei
rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza
degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1. |
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Art.
17 1.
I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora
siano in contrasto con la presente legge. |
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Art. 18 1. Fino all'emanazione
del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono autorizzate ad
eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 le imprese di cui
all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti
secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o al
proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e
gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigiano e
agricoltura. 2. La dichiarazione di
cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 9. |
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Art.
19 1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |