Università degli Studi di Napoli
"
Parthenope"
(già Istituto Universitario Navale)
Facoltà di Economia

 

Dottorati di Ricerca

Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca

Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità ai fini della istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

Art. 2 (Istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca)

Presso l’Università degli Studi di Napoli "Parthenope" sono istituiti corsi di Dottorato di ricerca finalizzati all’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di elevata qualificazione sia presso università che enti pubblici o soggetti privati.

I corsi possono essere istituiti dall’Ateneo quale sede unica ovvero in consorzio con altre Università in numero complessivo non superiore a cinque. In entrambi i casi i corsi di dottorato possono essere attivati anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che conferiscano idonee risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 3 (Obiettivi formativi)

Gli obiettivi formativi dei corsi di dottorato di ricerca tendono alla formazione di figure professionali in grado di svolgere qualificato lavoro di ricerca presso strutture pubbliche e private nei settori scientifici nei quali l’Ateneo possiede significative competenze ed interessi di ricerca.

La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all’acquisizione della metodologia della ricerca scientifica, comprendendo l’utilizzo delle nuove tecnologie ad essa applicate e l’effettuazione di periodi formativi facoltativi all’estero e/o presso soggetti pubblici e privati.

Art. 4 (Programmazione dei corsi)

Nell’ambito della programmazione annuale il Senato Accademico destina le risorse sufficienti per l’istituzione di nuovi corsi di Dottorato di Ricerca e per il rinnovo di quelli esistenti.

Nel caso di consorzio con altri Atenei, ciascuna sede contribuisce a tutti gli oneri previsti per l’istituzione e l’attivazione del dottorato in ragione del numero di dottorandi con attività curriculare presso il singolo Ateneo.

Nella formazione dei consorzi con altri Atenei si terrà conto degli eventuali vincoli derivanti da normative specifiche che consentono l’utilizzo dei fondi europei per il cofinanziamento dei corsi.

Art. 5 (Ambito di applicazione)

L’istituzione di un Dottorato presso l’Università degli Studi di Napoli "Parthenope", quale sede unica o consorziata, presuppone l’esistenza di una comunità scientifica di riferimento con consolidata esperienza di ricerca nell’Area specifica e con produzione scientifica qualitativamente e quantitativamente certificabile, in conformità con quanto disposto dal D.M. 30/04/1999. Al fine di assicurare stabilità al Dottorato, il tema di ricerca che lo caratterizza dovrà essere di interesse scientifico-culturale sufficientemente ampio.

Laddove possibile, è auspicabile una documentata collaborazione con Università, Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, che garantiscano l’inserimento dei dottorandi in un eventuale contesto lavorativo e di ricerca, anche a carattere internazionale.

Art. 6 (Requisiti di idoneità)

Il rettore istituisce con decreto, previa delibera degli organi competenti per la didattica e di governo dell’Università, i corsi di dottorato di ricerca, della durata non inferiore a tre anni, su proposta:

dei consigli di dipartimento/Istituto in caso di nuova istituzione;

del Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, in caso di rinnovo.

Sia per l’istituzione che per il rinnovo dovrà essere verificata:

la coerenza del corso con la programmazione formativa;

la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all’attivazione, nonché la sussistenza dei requisiti di idoneità.

L’istituzione o rinnovo dei corsi é comunicata tempestivamente dal Rettore al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica che ne cura la diffusione.

Le proposte di istituzione dei corsi di dottorato vanno presentate annualmente, relativamente al ciclo che sarà attivato nell’anno successivo, entro il 20 settembre e le competenti Autorità Accademiche deliberano in merito entro il 31 ottobre di ogni anno.

Ciascuna proposta deve contenere:

l’indicazione del Dipartimento/Istituto sede del Dottorato;

la natura del corso (sede unica o consortile);

le sedi di addestramento;

le linee di ricerca, riferite ad uno o più settori scientifico-disciplinari, con esplicitazione delle possibili ricadute in riferimento al mondo del lavoro;

le finalità e le modalità di svolgimento del corso, con relativi programmi formativi e attività didattiche;

la durata complessiva del corso che non può essere inferiore a tre anni;

il numero complessivo dei posti ordinari che non può essere inferiore a tre;

il numero delle borse finanziate dall’Ateneo che non può essere inferiore alla metà dei posti ordinari banditi;

le strutture utilizzabili ed il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo universitario o convenzionato;

il piano finanziario;

le eventuali sedi universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e finanziario;

gli eventuali soggetti privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l’attivazione dei corsi;

la composizione del Collegio dei Docenti con indicazione del Coordinatore. Per ogni docente deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare di appartenenza e l’elenco delle pubblicazioni edite negli ultimi cinque anni. Il numero dei componenti il Collegio dei Docenti, proporzionato al numero dei dottorandi, non deve essere inferiore a cinque e non superiore a dieci.

i nominativi dei tutori che possono essere anche studiosi esterni all’università di elevata qualificazione scientifica valutata sulla base della produzione scientifica degli ultimi cinque anni

Nel caso di Dottorati di Ricerca istituiti presso l’Università degli Studi di Napoli "Parthenope" in consorzio con altre Università, la proposta di cui al precedente comma deve contenere:

la presenza nel Collegio dei Docenti, per ciascuna delle sedi consorziate, di un numero di professori di ruolo e ricercatori confermati, di norma, non inferiore a due;

l’impegno, da parte di tutte le sedi consorziate, ad attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento nella gestione del Dottorato.

Nel caso di Dottorato istituito presso altro Ateneo, la convenzione per l’adesione al medesimo deve contenere:

il tema di ricerca;

le strutture scientifiche coinvolte, sia dell’Università degli Studi di Napoli "Parthenope" che delle altre sedi consorziate;

le finalità e le modalità di svolgimento dei corsi;

la composizione del Collegio dei Docenti

l’apporto dell’Università degli Studi di Napoli "Parthenope" nel contesto didattico-organizzativo e finanziario del Dottorato, anche in rapporto al numero di dottorandi che svolgeranno prevalentemente l’attività di ricerca presso le strutture dell’Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

I corsi di dottorato sono, inoltre, sottoposti alle seguenti prescrizioni:

un docente può far parte di un solo Collegio Docenti;

un ciclo di dottorato non può essere attivato con meno di tre posti comunque finanziati;

i temi di ricerca dei dottorati devono essere, di norma, sufficientemente ampi sotto il profilo della tematica scientifica, evitando l’eccesso di frammentazione e specializzazione.

la variazione della composizione del Collegio dei Docenti proposta dal Collegio stesso è soggetta all’approvazione del Senato Accademico.

La valutazione dei requisiti di cui al presente articolo è effettuata dal Nucleo di Valutazione interna al momento dell’istituzione, nonché con periodicità triennale, sulla base dei risultati raggiunti nel triennio precedente ed avvalendosi anche del giudizio di esperti nelle discipline del Dottorato, esterni all’Ateneo.

Art. 7 (Corsi istituiti con accordi internazionali)

In caso di Dottorati di Ricerca istituiti in base ad accordi internazionali, vale la normativa prevista da detti accordi, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 8 (Collegio dei Docenti e sue funzioni)

Presso la struttura scientifica in cui è stata approvata l’istituzione di un corso di Dottorato di Ricerca è costituito un Collegio dei Docenti che provvede a:

proporre i nominativi di quattro professori di ruolo e due ricercatori universitari - che fanno parte del Collegio stesso -, tra i quali il Rettore, con proprio decreto, nomina i componenti (tre effettivi e due supplenti) della Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati alla ammissione al corso. A tale Commissione possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all’art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'art. 17 della legge n° 317 del 5/10/91 la nomina di tali esperti è obbligatoria;

deliberare sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all’estero, ai soli fini dell’ammissione ai corsi;

individuare idonee forme di tutorato utili per uno o più dottorandi;

valutare annualmente l’attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio;

designare, entro il 30 settembre di ogni anno, tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso, che saranno nominati dal Rettore quali componenti della Commissione giudicatrice dell’esame finale del corso. Almeno due dei membri della suddetta Commissione devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. In caso di un Dottorato articolato su più indirizzi il Collegio dei Docenti può proporre la nomina di Commissioni differenziate per indirizzo;

proporre l’affidamento ai dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione della ricerca. Tale attività è facoltativa e senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.

Le riunioni del Collegio dei Docenti sono valide sempre che vi partecipino almeno tre componenti; le relative deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9 (Modifiche del Collegio Docenti e coordinatore)

Le modifiche relative alla composizione del Collegio dei Docenti e del coordinatore sono deliberate dal Collegio stesso e trovano applicazione dall’anno successivo per tutti i cicli attivati, fatti salvi i casi motivati ed urgenti.

Nel caso di disattivazione del corso di dottorato, il Coordinatore ed il Collegio dei Docenti restano in carica fino al completamento dei cicli ancora accesi.

Art. 10 (Partecipazione al Collegio dei Docenti di professori di altri Atenei)

L’attività svolta nell’ambito di un Dottorato di Ricerca, istituito presso l’Università degli Studi di Napoli "Parthenope", o cui l’Ateneo partecipa quale sede consorziata, costituisce parte dei compiti didattici ed istituzionali dei docenti dell’Ateneo.

Singoli docenti possono chiedere ai competenti organismi accademici di essere autorizzati a partecipare al Collegio dei Docenti di un Dottorato di altra Università, senza alcun nocumento per l’attività istituzionale presso l’Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

Docenti di altri Atenei, debitamente autorizzati dalle rispettive autorità accademiche, possono far parte del Collegio dei Docenti di un Dottorato dell’Università degli Studi di Napoli "Parthenope", senza che, per la loro presenza, diminuisca il numero minimo dei docenti dell’Ateneo che devono essere presenti nel Collegio.

Art. 11 (Ammissione ai corsi)

Possono accedere al Dottorato di Ricerca, senza limitazione di età e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di un diploma di laurea o analogo titolo accademico conseguito all’estero, dichiarato dal Collegio dei Docenti equipollente ad una laurea italiana ai soli fini di partecipazione al concorso di ammissione.

Il diploma può essere conseguito anche dopo la presentazione della domanda di ammissione, purché entro trenta giorni prima della data fissata per l’espletamento del concorso.

Ogni anno il Rettore, con decreto, emana il bando di concorso e ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dandone diffusione a livello nazionale, anche tramite mezzi informatici.

Il bando indicherà:

il numero massimo di laureati ammissibili ai singoli corsi;

il numero e l’ammontare delle borse di dottorato distinte tra:

- borse finanziate dall’Ateneo, il cui numero non può essere inferiore alla metà dei posti banditi;

- borse finanziate da strutture esterne all’Ateneo;

i temi di ricerca;

i limiti di reddito individuale per fruire della borsa di studio;

le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;

il numero massimo di assegnisti di ricerca e cittadini extracomunitari ammissibili in soprannumero.

Art.12 (Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione)

Il rettore, su proposta di ciascun Collegio Docenti, nomina con decreto, le Commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati. Ciascuna commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra professori di ruolo e ricercatori universitari componenti del Collegio dei Docenti. Alle Commissioni possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private che concorrono al funzionamento del dottorato.

I concorsi di ammissione devono essere espletati entro il 15 dicembre di ciascun anno. Trascorsa tale data senza che le Commissioni abbiano concluso i lavori, il corso dovrà iniziare col ciclo successivo.

L’esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio. Le prove d’esame sono intese ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

La Commissione dispone di 60 punti per la prova scritta e di altri 60 punti per la prova orale.

è ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 40/60. Al termine della prova d’esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle singole prove. I candidati sono ammessi al corso secondo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. Nel caso di pari merito trova applicazione l’art. 2 comma 9 della legge 16.06.98 n. 191.

Qualora gli aventi titolo rinuncino prima dell’inizio del corso, ovvero non risultino iscritti entro i termini stabiliti, subentrano gli altri candidati secondo l’ordine di graduatoria.

Fermo restando che le prove d’esame sono intese ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica, le commissioni giudicatrici valuteranno le prove stesse mediante adeguata comparazione. L’Università degli Studi di Napoli "Parthenope" assicura la pubblicità degli atti concorsuali secondo le norme vigenti.

Art. 13 (Svolgimento dei corsi)

I corsi dovranno avere inizio di norma entro il 15 gennaio di ciascun anno.

I corsi hanno durata non inferiore a tre anni.

I collegi dei docenti devono promuovere lo svolgimento di periodi di addestramento in Italia e all’estero per una più completa formazione del dottorando.

L’attività didattica, di studio e ricerca del I anno del corso deve essere svolta, di norma, presso la sede amministrativa del dottorato.

Nel caso di consorzio le attività formative di base saranno svolte prevalentemente nella sede amministrativa salvo i casi in cui il Collegio dei Docenti evidenzi la necessità di utilizzare particolari strutture esistenti presso altra sede consorziata. In entrambi i casi dovrà essere assicurata la corretta tenuta dei registri delle attività svolte dai singoli dottorandi.

I dottorandi sono tenuti allo svolgimento delle attività secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.

è vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di Dottorato o ad una scuola di specializzazione.

è vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

Il dottorando può essere inserito a titolo gratuito in programmi di ricerca promossi dall’Ateneo.

Il dottorando, su parere conforme del Collegio dei Docenti, può svolgere attività didattica sussidiaria o integrativa per un massimo di 15 ore annuali.

L’espletamento di tale attività, non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca. Essa è facoltativa e senza oneri per il bilancio e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.

L’attività didattica di cui al precedente comma non può includere la partecipazione a commissioni d’esame.

All’inizio dei corsi ad ogni dottorando è assegnato un tutore.

Al termine di ciascun anno il dottorando deve presentare una dettagliata relazione scritta sull’attività svolta al Collegio dei Docenti e deve discuterla oralmente.

Il Collegio dei Docenti accerta la capacità dei dottorandi ad intraprendere l’attività di ricerca e ne propone l’ammissione all’anno successivo o l’esclusione dal corso, nel caso di risultati giudicati insufficienti, proponendo al Rettore l’emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del Corso. La proposta di esclusione può essere presentata al Rettore anche durante l’anno di corso.

L’esclusione dal Dottorato di Ricerca, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, può essere richiesta anche in caso di:

a) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione, senza l’autorizzazione del Collegio dei Docenti, di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d’opera che non consentano la frequenza e le attività previste;

b) assenze ingiustificate e prolungate.

La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso o la sua esclusione a seguito di provvedimento rettorale comportano la rinuncia o revoca della borsa di dottorato per la frazione di anno seguente alla data della rinuncia o esclusione.

I dottorandi possono svolgere parte della loro attività di ricerca e formazione, presso i laboratori di università od enti, pubblici o privati, in Italia od all’estero, e partecipare a Scuole e Congressi su argomenti attinenti. Tali attività fuori sede non possono superare i sei mesi in ciascun anno e devono essere autorizzate dal Collegio dei Docenti.

Per le attività di cui al precedente comma è riconosciuto - nel corso dello stesso anno - il rimborso di un solo biglietto di viaggio a/r al costo più economico.

Non si considerano attività fuori sede quelle presso le sedi consorziate o presso laboratori extra-universitari espressamente convenzionati allo scopo con l’Università.

Art. 14 (Borsa di dottorato)

La borsa, il cui importo minimo è stabilito dagli organi competenti, è erogata in rate mensili previa attestazione del coordinatore del corso o del tutore nel caso di attività formativa svolta in una delle sedi consorziate.

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca ha diritto ad usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni previste, previa collocazione in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni.

In ogni caso ciascun dottorando è tenuto ad annotare, giornalmente, su apposito registro, le presenze e le attività svolte sia nella sede amministrativa che in altra sede. Il registro deve essere controfirmato dal coordinatore o dal tutore.

Nel caso in cui il Collegio dei Docenti deliberi l’opportunità di svolgimento di periodi di addestramento o ricerca all’estero, l’importo della borsa è maggiorato del 50%. Il pagamento della maggiorazione avviene al rientro in Italia in base alla documentazione rilasciata dalla istituzione straniera attestante il periodo di soggiorno effettuato all’estero. Al dottorando che si reca all’estero è riconosciuto il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al costo più economico. I periodi di soggiorno all’estero non possono complessivamente superare la metà della durata del corso.

Art. 15 (Tasse, contributi, esoneri)

L’ammontare delle tasse e dei contributi per l’accesso ai corsi di Dottorato e per la relativa frequenza, sarà deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Con decreto rettorale è fissato annualmente il numero dei dottorandi esonerati dai contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico (art. 4, comma 5, lett. b della legge 3/7/98, n° 210).

I dottorandi titolari di borsa di studio conferite dalle Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’art. 4, comma 3 della legge 210/98 sono esonerati preventivamente dal pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi.

Con decreto rettorale è fissato annualmente il numero, non inferiore a tre, dei posti a concorso e il numero dei posti coperti da borsa di studio che non deve essere inferiore alla metà dei posti messi a concorso.

Con decreto rettorale è, altresì, determinato annualmente il numero e l’ammontare delle borse di studio, da assegnare previa valutazione comparativa del merito, che non può essere inferiore a quello determinato dall’art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3/8/98, n° 315 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16 (Conseguimento del titolo)

Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore previo superamento dell’esame finale.

Entro il 30 novembre di ciascun anno i dottorandi che terminano i corsi dovranno presentare domanda di ammissione all’esame finale corredata dal titolo della tesi e dalla delibera di ammissione adottata dal Collegio.

Le domande possono essere spedite anche con lettera raccomandata entro il termine del 30 novembre di ciascun anno (farà fede il timbro postale).

La Commissione per l’esame finale del corso è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti ed è composta da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori universitari, esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Due membri devono appartenere ad altre università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, la cui disponibilità è accertata preventivamente dal Collegio dei Docenti, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private anche straniere.

Il provvedimento di nomina delle suddette Commissioni é reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Ateneo entro la prima metà del mese di novembre di ciascun anno.

Entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di nomina di cui al precedente articolo i candidati all’esame finale dovranno consegnare all’Ufficio Dottorati tre copie della tesi ed inviarne copia, unitamente alla relazione finale del Collegio, a ciascuno dei Commissari. Tale relazione dovrà contenere il giudizio complessivo sulla tesi espresso dal Collegio dei Docenti tenendo conto delle valutazioni formulate dai singoli docenti componenti il Collegio.

La tesi potrà essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Collegio dei Docenti su istanza dei dottorandi. La decisione del Collegio dei Docenti in materia é insindacabile.

Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, ammette il candidato agli esami previsti per l’anno successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso.

Gli interessati dovranno presentare, entro il 30 novembre, una formale istanza al Rettore, corredata dal parere del Collegio dei Docenti e dalla eventuale documentazione che giustifichi la richiesta di proroga. L’eventuale proroga dovrà essere concessa per un periodo di un anno, data ultima per la presentazione della tesi.

L’autorizzazione a superare il termine previsto per la presentazione della tesi non può in alcun modo comportare oneri di carattere economico per l’Università, né ulteriore titolo alla borsa di studio.

La data per la discussione della tesi di Dottorato di Ricerca fissata dalla Commissione non può essere disattesa. Tuttavia l’interessato può chiedere all’Ateneo di tenere conto di particolari circostanze (malattie, caso fortuito, forza maggiore) che gli hanno precluso lo svolgimento della discussione della tesi. Qualora l’Università ritenga l’assenza giustificata per le circostanze anzidette ne darà comunicazione all’interessato che sarà comunque ammesso a sostenere l’esame finale insieme ai dottorandi dell’anno successivo o in altra sede in caso di mancata attivazione del corso. In caso di esito negativo l’esame finale può essere ripetuto non più di una volta, a distanza di un anno. Il Collegio dei Docenti, sentito il tutore, provvederà a stabilire l’ulteriore attività di ricerca richiesta al dottorando, che non avrà comunque titolo ad una proroga della borsa di studio, né ad altro trattamento economico da parte dell’Università.

Art. 17 (Riunioni periodiche dei Coordinatori di Dottorato)

Almeno una volta l’anno - prima della pubblicazione del bando per un nuovo ciclo di Dottorato - il Rettore convoca l’assemblea di tutti i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca e dei responsabili locali dei Dottorati in consorzio, per esaminare problemi di carattere generale legati al funzionamento dei Dottorati di Ricerca.

Art. 18 (Sospensione della borsa e prolungamento del corso)

è consentito il prolungamento della durata del corso, con conseguente sospensione dell’erogazione della borsa, su richiesta motivata del dottorando, in caso di assenze superiori a trenta giorni determinate dai seguenti casi, debitamente documentati:

gravidanza, gravi motivi di salute, servizio militare o civile.

I dottorandi che avranno ottenuto tale proroga, discuteranno la tesi con la Commissione nominata per il ciclo successivo. Qualora lo stesso dottorato non fosse più attivato presso la Facoltà, si farà riferimento alla Commissione di altra sede.

 

Art. 19 (Norme transitorie)

Fino all’entrata in vigore del D.M. sull’Autonomia Didattica, costituisce titolo di ammissione al Dottorato di Ricerca il diploma di laurea o titolo equipollente conseguito all’estero.

Nella prima applicazione del presente Regolamento, i Dipartimenti/istituti presentano le domande di attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, relativamente al ciclo che sarà attivato nell’anno solare successivo, entro il 20.09.1999 e le competenti Autorità Accademiche deliberano in merito entro 31.10.1999.

Qualora non fosse possibile rispettare le scadenze di cui al precedente comma, le Autorità Accademiche, acquisito il parere positivo del Nucleo di Valutazione, procedono alla conferma per il XV ciclo dei Dottorati di Ricerca attivati presso l’Università nel XIV ciclo con lo stesso numero di borse, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Corsi di dottorato attivati

I dottorati di ricerca di cui è sede amministrativa la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli "Parthenope" sono:

Dottrine economico-aziendali e governo dell’impresa, coordinato dal prof. Gennaro Ferrara;

Economia delle risorse alimentari e dell’ambiente, coordinato dal prof. Gian Paolo Cesaretti (questo dottorato è cofinanziato dall’U.E. nell’ambito del Programma Operativo 1994/99 - Obiettivo 1 - Misura 1.1);

Scienze economiche, coordinato dal prof. Salvatore Vinci;

Statistica applicata al territorio, coordinato dal prof. Claudio Quintano (questo dottorato è cofinanziato dall’U.E. nell’ambito del Programma Operativo 1994/99 - Obiettivo 1 - Misura 1.1).

I dottorati di ricerca di cui è sede consorziata la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli "Parthenope" sono:

"Banca e finanza" dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

"Nuova sistematica del diritto civile, diritto privato comunitario e teoria dell’interpretazione" dell’Università degli Studi di Catanzaro;

L’Ufficio competente per i dottorati di ricerca è la sezione Affari Generali - via Acton n. 38, tel. 081 5475309, ore 9,00 -13,00, e-mail: affari.generali@uninav.it - presso il quale gli interessati possono rivolgersi per ottenere tutte le informazioni.