L’ordinamento dello Stato

Nel 1918, anno della dissoluzione dell’impero asburgico, l’Austria inizia il suo passaggio alla forma repubblicana e nel 1920 viene approvata una nuova costituzione federale. Dopo un’evoluzione in senso presidenziale nel 1929 e la parentesi dell’annessione al terzo Reich, la Repubblica viene ricostituita nel 1945. La repubblica federale e democratica austriaca è attualmente suddivisa in nove Bundesländer: Burgenland, Kärnten (Carinzia), Niederösterreich (Bassa Austria), Salzburg (Salisburgo), Steiermark (Stiria), Tyrol (Tirolo), Vorarlberg, Wien (Vienna).

Investito del potere legislativo, il parlamento federale è formato dal Bundesrat, il Consiglio federale, i cui membri sono designati dai nove Stati proporzionalmente al numero di abitanti, e dal Nationalrat, Consiglio nazionale, eletto per quattro anni. Il Bundesrat ha esclusivamente potere sospensivo in materia legislativa. Il potere esecutivo è nelle mani del Cancelliere federale e di un Gabinetto di ministri.

Il Presidente della Repubblica, eletto a suffragio universale diretto, rappresenta il paese all’estero; ha inoltre il diritto, a certe condizioni, di sciogliere il Consiglio nazionale. Nomina poi il Cancelliere federale - ma in generale conferisce l’incarico al segretario del partito di maggioranza - firma i trattati ed è a capo delle forze armate.

Il sistema elettorale è proporzionale, ma prevede una soglia minima per l’accesso al Nationalrat.

L’amministrazione della giustizia è affidata alla magistratura, cui la Costituzione riconosce la massima indipendenza; è prevista l’istituzione della giuria popolare cui anche i cittadini possono pertecipare. Per tutelare il cittadino nei confronti degli errori giudiziari è prevista una serie di gradi di appello, fino alla Corte suprema. La pena massima prevista è l’ergastolo e non esiste pena di morte.