L’ordinamento dello Stato

Il Granducato di Lussemburgo è una monarchia costituzionale ereditaria, il cui sovrano, con il titolo di Granduca, detiene, insieme con il Governo, il potere esecutivo. Il Granduca ordina la promulgazione e l’applicazione delle leggi, ma non è politicamente responsabile, cioè non può essere perseguito a termini di legge. Egli ha il potere di nominare, ogni cinque anni, il capo del governo.

Il Parlamento, che detiene il potere legislativo, comprende una sola camera ed è composto da 60 deputati eletti a suffragio universale diretto, secondo il metodo della proporzionale. Per i cittadini lussemburghesi il voto è obbligatorio. Per votare bisogna avere compiuto 18 anni; per essere eletti 21.

Il Consiglio di Stato (Conseil d’Etat) ha funzioni consultive in materia legislativa ed amministrativa. È inoltre l’organo competente in materia di contenzioso amministrativo. Esistono poi altri organi consultivi, come il Consiglio economico e sociale (Conseil Economique et Social), il Consiglio nazionale per gli stranieri (CNE, Conseil National pour Etrangers) e le diverse Camere (chambres) professionali, chiamati a dare il loro parere su progetti di legge precisi.

Il potere giudiziario è affidato alle Corti ed ai Tribunali, secondo una gerarchia che va dalle Justices de Paix, che si occupano di controversie civili e di reati penali minori, ai Tribunaux d’arrondissement, competenti in campo penale per reati gravi e in campo civile per tutto ciò che non è espressamente di competenza delle Justices de Paix. Il livello superiore è rappresentato dalla Cour Supérieure de Justice che funge tanto da Corte d’appello che da Cassazione.